Legge di bilancio 2021: la misure più importanti e i fondi in arrivo per il trasporto merci
Nelle ultime ore sta circolando l’ultima bozza di Legge di bilancio 2021 che ha appena ricevuto un via libera dal Consiglio dei ministri e che nelle prossime settimane passerà al vaglio del Parlamento (dove potrà essere emendata) prima della sua definitiva approvazione nei giorni a ridosso di Natale e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Molte […]
Nelle ultime ore sta circolando l’ultima bozza di Legge di bilancio 2021 che ha appena ricevuto un via libera dal Consiglio dei ministri e che nelle prossime settimane passerà al vaglio del Parlamento (dove potrà essere emendata) prima della sua definitiva approvazione nei giorni a ridosso di Natale e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Molte le novità e gli stanziamenti che riguardano i trasporti marittimi e non solo, cui è dedicato un ampio capitolo intitolato “Misure in materia di infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile”.
L’articolo 111 è espressamente rivolto a porti e trasporti marittimi e prevede al primo comma la proroga e l’incremento dei fondi destinati già dall’ultimo Decreto Rilancio (legge 19 maggio 2020, n. 34) alle port authority (10 milioni per il 2020) e alle imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone (5 milioni per il 2020). La proposta normativa del comma 1 prevede “l’incremento delle risorse del fondo per ulteriori 68 milioni di euro nell’anno 2021 destinati: a) nel limite di 63 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, anche parzialmente, dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute pubblica (modifica al comma 10-bis); b) nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2021, a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell’anno 2019 (modifica al comma 10-ter)”.
Il comma 2 sempre dell’articolo 111 apporta invece modifiche all’articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) e prevede che le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possano effettuare, fino al 30 aprile 2021 (attualmente tale possibilità è limitata al 31 dicembre 2020), servizi di cabotaggio marittimo, in deroga alla norma che esclude le navi iscritte al registro internazionale.
Il comma 3 apporta modifica ai commi 1 e 2 dell’articolo 88 del decreto – legge 14 ottobre 2020, n. 104 (Decreto Ristori) estende fino al 30 aprile 2021, alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio l’esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale, fissando il nuovo limite di spesa a 35 milioni di euro per l’anno 2021.
“L’intervento è diretto a mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, a salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo nonché a consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività e l’efficienza del trasporto locale e insulare via mare” si legge nella relazione illustrativa.
Il comma 4 della Legge di bilancio 2021 interviene sullo stesso decreto incrementando la dotazione del Fondo (stabilita finora in 50 milioni di euro), con una ulteriore dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021, “volta a compensare le imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l’intero anno, con riferimento alla riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio”.
Il comma 5 è finalizzato a prevedere misure di sostegno al settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, in considerazione dei danni subiti dallo stesso a causa dell’insorgenza dell’epidemia da Covid19 e prevede l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l’anno 2021, “destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio”.
Il comma 6 stabilisce che “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, di cui al comma 8, alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell’articolo 36 del Codice della navigazione. “Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno” precisa questa proposta normativa che, come le altre che la precedono, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
L’articolo 112 della prossima Legge di Bilancio riguarda il trasporto ferroviario merci e al primo comma autorizzata “la spesa 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e operatori del trasporto multimodale (Mto) limitatamente all’attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza Covid-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate sul territorio nazionale”.
L’articolo 113 è dedicato alle misure di stimolo al trasporto combinato. In particolare il comma 1 prevede l’attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l’anno 2021, nonché di 19,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per l’anno 2023, per finanziare il cosiddetto “marebonus”; il comma 2 prevede l’attribuzione di 25 milioni di euro per l’anno 2021, di 19 milioni di euro per l’anno 2022 e di 22 milioni di euro per l’anno 2023 per finanziare il cosiddetto “ferrobonus”.
L’articolo 114 della Legge di bilancio riguarda altre misure di sostegno al trasporto su ferro e si rivolge alle imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto di passeggeri, non soggetti a obblighi di servizio pubblico e al trasporto ferroviario delle merci che sta subendo riduzioni di traffico a seguito del rallentamento della produzione industriale conseguente all’epidemia. La proposta al comma 1 di questo articolo mira quindi a estendere fino al 30 aprile 2021 l’indennizzo già previsto per i servizi ferroviari a mercato di passeggeri e merci dall’art. 214 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) stanziando un importo 30 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2034.
Per quanto riguarda, invece, la proposta di cui al comma 5 prevede l’estensione fino al 30 aprile 2021 della riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria così da sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico – assicurando al contempo l’equilibrio economico del gestore dell’infrastruttura – attraverso l’azzeramento dell’intera componente B del pedaggio. A tal fine, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2034 a favore del gestore dell’infrastruttura nazionale Rfi al fine di prevedere la riduzione del canone di accesso all’infrastruttura per i servizi a mercato di passeggeri e merci.
Fra le altre proposte inserito nel capitolo dedicato ai trasporti nella prossima Legge di Bilancio c’è n’è una, all’articolo 14, che riguarda la Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti. Nella relazione illustrativa si legge che la disposizione “tende a gestire e risolvere un fenomeno frequente nei porti italiani relativo alla presenza di relitti navali e navi abbandonate che necessitano di essere rimossi e demoliti per ragioni di sicurezza della navigazione o per rendere nuovamente fruibili gli spazi portuali dagli stessi occupati”. Il comma 1 mira a istituire un fondo apposito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il comma 2 prevede la destinazione di una quota parte del fondo alla Forza Armata per la copertura dei costi di rimozione, demolizione e vendita, anche solo parziale, di navi, galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI SUPPLY CHAIN ITALY