Beffa per gli autotrasportatori: tassati i ristori del Morandi
Gli aiuti ricevuti dagli autotrasportatori in relazione al crollo del Ponte Morandi, previsti dal Decreto Genova, sono considerati contributi in conto esercizio e quindi soggetti a tassazione. Lo chiarisce una nota di Confartigianato trasporti, che cita come fonte una risposta a un interpello all’Agenzia delle Entrate. “È chiaro si sia trattato di una svista e […]
Gli aiuti ricevuti dagli autotrasportatori in relazione al crollo del Ponte Morandi, previsti dal Decreto Genova, sono considerati contributi in conto esercizio e quindi soggetti a tassazione. Lo chiarisce una nota di Confartigianato trasporti, che cita come fonte una risposta a un interpello all’Agenzia delle Entrate.
“È chiaro si sia trattato di una svista e non certo di volontà del legislatore – ha commentato il presidente dell’associazione Amedeo Genedani – ma sui ristori concessi gli autotrasportatori, che sono in prima linea nelle emergenze ed hanno subito enormi disagi in termini di costi e percorrenze a seguito della tragedia del Ponte Morandi, subiscono una beffa ingiustificabile.”
Come ricorda Confartigianato Trasporti, il decreto legge aveva autorizzato il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori per la “forzata percorrenza di tratti stradali aggiuntivi” rispetto ai normali percorsi e per le “difficoltà logistiche” che dipendevano dall’ingresso e dall’uscita delle aree urbane e portuali.
Il decreto attuativo (Dm 24 dicembre 2018) aveva precisato che tra le spese ammesse potevano figurare i viaggi con origine o destinazione il Comune e il porto di Genova che avessero comportato “l’attraversamento del nodo urbano” così come i viaggi sul territorio nazionale che per effetto del crollo avessero comportato “la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi”.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, riferisce Confartigianato, il ristoro “assume rilevanza fiscale come contributo in conto esercizio, essendo destinato a fronteggiare esigenze di gestione (cioè, consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori registrate a causa del crollo)”.
A differenza di quanto stabilito per i ‘ristori Covid’, per i quali è stata esplicitata la “non rilevanza fiscale”, per gli aiuti agli autotrasportatori danneggiati dal crollo del Ponte Morandi non c’è infatti una ” espressa previsione di legge” e quindi “occorre far riferimento ai principi ordinari”. Gli importi devono essere considerati ricavo di esercizio e pertanto concorrono alla formazione del reddito, secondo i criteri di competenza o di cassa a seconda del regime contabile applicato dall’impresa.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI SUPPLY CHAIN ITALY