Credito d’imposta per beni strumentali nuovi: necessarie indicazioni anche nei documenti di trasporto
Per poter usufruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, anche i documenti di trasporto, oltre alle fatture, devono contenere un esplicito riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1054 a 1058, art. 1, L. n. 178/2020. Lo evidenzia un contributo di Alessio Totaro (Studio Rp Legal & Tax) e Alessandro Gulisano, […]
Per poter usufruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, anche i documenti di trasporto, oltre alle fatture, devono contenere un esplicito riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 1054 a 1058, art. 1, L. n. 178/2020.
Lo evidenzia un contributo di Alessio Totaro (Studio Rp Legal & Tax) e Alessandro Gulisano, diffuso da Assologistica tramite Euromerci. A fornire il chiarimento è stata l’Agenzia delle Entrate, con la Risp. Interp. n. 270/2022, dello scorso 18 maggio.
Il documento, scrivono i due legali, ha chiaramente definito l’ambito oggettivo dell’inciso “fatture e altri documenti”, contenuto nel comma 1062 dell’art. 1 sopra citato, in tema di adempimenti e obblighi per il riconoscimento del beneficio. Prima, infatti, l’obbligo di apposizione della dicitura era stato oggetto di chiarimenti solo in relazione alle fatture.
La questione trae origine da una istanza di interpello con la quale un contribuente, dopo aver acquistato un bene strumentale nuovo con le caratteristiche richieste per poter fruire del credito d’imposta 4.0 e aver provveduto a riportare l’indicazione della relativa norma nella fattura di acconto, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se lo stesso adempimento dovesse essere indicato anche nel documento di trasporto o nel verbale di collaudo e di interconnessione.
L’Agenzia delle Entrate, per la quale il beneficiario della agevolazione deve essere in grado di dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, ha riconosciuto l’obbligo di apporre il riferimento normativo non solo nelle fatture di acquisto, ma anche in tutti gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, compresi i documenti di trasporto, ritenuti funzionalmente idonei a certificare la consegna del bene in questione all’acquirente.
Seguendo la stessa logica, l’Agenzia ha escluso l’indicazione della stessa dicitura dal verbale di collaudo o di interconnessione, dato che questi documenti non sarebbero attribuibili a beni diversi da quelli il cui contenuto fa riferimento.
Da un lato, le Entrate chiariscono ai beneficiari del tax credit i paventati profili di incertezza, dall’altro alcun cenno viene fatto in relazione alle condotte tenute prima dell’intervenuto chiarimento. Tuttavia, l’AdE rinviando alla precedente Risposta n. 438/2020, parrebbe ammettere la regolarizzazione dei documenti già emessi dal beneficiario, integrando, ex post, la predetta dicitura, con scrittura indelebile e mediante l’utilizzo di un apposito timbro, sull’originale del corredo documentale attestante l’acquisto agevolato, purché effettuata prima dell’inizio di eventuali attività di controllo.
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