Diritti doganali non pagati dallo spedizioniere e rivalsa sugli importatori: S.I.T. Società Italiana Trasporti chiarisce
In risposta all’articolo intitolato “Spedizioniere non paga i diritti doganali: Reale Mutua si rivale sugli importatori” nel quale si dava conto di una vicenda per cui alcuni importatori che già avevano versato alla società S.I.T. Società Italiana Trasporti dazi e Iva rischiano ora di trovarsi a dover pagare somme elevate per la seconda volta. Dall’amministratore […]
In risposta all’articolo intitolato “Spedizioniere non paga i diritti doganali: Reale Mutua si rivale sugli importatori” nel quale si dava conto di una vicenda per cui alcuni importatori che già avevano versato alla società S.I.T. Società Italiana Trasporti dazi e Iva rischiano ora di trovarsi a dover pagare somme elevate per la seconda volta. Dall’amministratore delegato Francesco Laurenzi riceviamo e di seguito volentieri pubblichiamo la ricostruzione della vicenda secondo S.I.T. Società Italiana Trasporti.
“Con la presente, siamo doverosamente a darVi conto di quelli che sono i recenti accadimenti che hanno visto coinvolta S.I.T. S.p.a. in quella che può definirsi una deriva patologica dei propri rapporti con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha portato, a cascata, a conseguenze pregiudizievoli anche con riferimento ai rapporti assicurativi accesi dalla società e funzionali all’esercizio della propria attività.
Nel settore imprenditoriale di S.I.T., la possibilità, per la stessa – come per qualsivoglia impresa esercente la medesima attività – di operare in Dogana implica, di fatto necessariamente, la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di un conto di debito che consente – come da normativa – di pagare in via differita i diritti doganali. Detto conto deve essere coperto da idonea polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa).
S.I.T. S.p.a., per operare, è sempre stata conforme rispetto a detta procedura; dal 07.02.2021 il predetto conto di debito, era coperto da polizza rilasciata dalla compagnia Reale Mutua.
In data 22.12.2021 l’Ufficio di Milano 1 dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli indirizzava alla scrivente la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata, con conseguente pedissequa chiusura del conto di dilazione in essere, asserendo l’esistenza di circostanze per le quali non sarebbero stati più riscontrati, in capo a S.I.T. S.p.a., i requisiti di “affidabilità” doganale secondo la normativa vigente. La scrivente società, come da procedimento di rito, presentava tempestive osservazioni circa quella che era (ed è ancora) ritenuta un’iniziativa del tutto improvvida e infondata.
Nelle more della valutazione di tali osservazioni, il menzionato Ufficio di Milano 1, ai primi di gennaio del corrente anno emetteva un invito al pagamento di quello che era lo scaduto maturato sino ad allora. S.I.T. S.p.a. avanzava quindi, pochi giorni dopo, istanza motivata, argomentata e documentata di rateizzazione al fine di poter pianificare – fornendo tutte le garanzie idonee, anche assicurative – l’intero ammontare dovuto, comprendente sia lo scaduto sino ad allora che il differito programmato in scadenza e appoggiato sul conto di debito in parola.
Il 25 gennaio 2022, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio di Milano 1, per tutta risposta – non evadendo la richiesta di rateizzazione e, di fatto, non riservando la dovuta considerazione alle osservazioni proposte – comunicava a S.I.T. S.p.a. la revoca dell’autorizzazione e la chiusura del conto di dilazione e contestualmente S.I.T. riceveva altresì, dal medesimo Ufficio, comunicazione di escussione della polizza fideiussoria rilasciata per una somma comprendente tanto lo scaduto quanto – ed era l’ingenza maggiore – il differito non ancora scaduto, per un totale che si avvicinava all’intera somma coperta dalla polizza fidejussoria rilasciata da Reale Mutua, alla quale ultima veniva altresì inviata la comunicazione di escussione.
S.I.T. S.p.a., ritenendo, per molteplici aspetti, i provvedimenti emessi dal predetto Ufficio oltre che illegittimi, estremamente vessatori e penalizzanti, provvedeva nei termini di legge a impugnare giudizialmente gli stessi chiedendo all’Autorità, nel merito, di voler annullare gli atti in questione (revoca dell’autorizzazione con chiusura del conto di debito ed escussione della polizza) e, come tutela cautelare nelle more del giudizio, di volerne concedere la sospensione di efficacia, stanti le estreme difficoltà scaturite da tali provvedimenti quanto all’operatività aziendale, la cui fluidità si basava, come da prassi e meccanismi giocoforza necessari nel settore, proprio sull’esistenza e disponibilità del conto di debito.
Nelle more, a metà del mese di febbraio e all’inizio del mese di marzo, non avendo avuto feedback espressi al riguardo, S.I.T. S.p.a. reiterava la domanda di rateizzazione rispettivamente alla Direzione centrale di Roma e, nuovamente, presso l’Ufficio di Milano, offrendo di prestare, anche in questi casi, idonea garanzia fidejussoria a copertura del piano di rientro. Anche in questi casi, tuttavia, non si sono registrati riscontri al riguardo.
Al momento la società esponente sta attendendo l’esito dell’udienza di discussione avanti all’Autorità giudiziaria adita, che si è tenuta in data 24 maggio 2022, procedimento nel quale si confida quanto all’accoglimento di tutte le ragioni ivi fatte valere. Medio tempore, la compagnia assicurativa Reale Mutua, in ottemperanza all’escussione avanzata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ha corrisposto quanto richiesto dall’Ufficio e coperto dalla polizza a suo tempo accesa a copertura del conto di dilazione.”
Francesco Laurenzi
amministratore delegato
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