Slitta la scadenza per chiedere l’idrobonus per lo shift modale fluvio-marittimo
La complessità delle richieste di chiarimento poste dall’International Propeller Clubs e da Unione Navigazione Interna Italiana, insieme al fatto che il bonus è al suo debutto, hanno indotto il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili a decidere di prorogare i termini per la richiesta degli incentivi per lo shift modale da strada a vie fluvio-marittime, […]
La complessità delle richieste di chiarimento poste dall’International Propeller Clubs e da Unione Navigazione Interna Italiana, insieme al fatto che il bonus è al suo debutto, hanno indotto il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili a decidere di prorogare i termini per la richiesta degli incentivi per lo shift modale da strada a vie fluvio-marittime, noto anche come ‘idrobonus’.
Fissata inizialmente per il 20 luglio, la scadenza è stata ora spostata al 31 agosto per tutte le misure del pacchetto (ovvero A, B, C, D, E).
Il sostegno, definito attraverso il decreto ministeriale n. 476 del 29 ottobre 2020, come già visto va a sostenere infatti diverse azioni che nel complesso hanno lo scopo di rendere economicamente più appetibile il trasporto fluviale (o fluvio-marittimo) rispetto a quello stradale, incluse azioni a sostegno della costruzione di nuove navi, chiatte e spintori o l’upgrade di unità già esistenti.
La fetta più consistente dal punto di vista economico è però quella prevista, a favore di imprese ‘caricatrici’ e armatoriali, per lo shift modale nel trasporto delle merci. Alla misura era stata assegnata una dotazione di 5,7 milioni (1,5 per il 2020 e 2 milioni per i due anni successivi, appunto con un supporto pro quota a favore sia dei caricatori delle merci trasportate, sia degli armatori.
Nel dettaglio, spiegava il decreto, il bonus sarà pari a “un massimo di 0,018 euro per ciascuna tonnellata metrica imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete autostradale o stradale italiana”. Nel caso di trasporti eccezionali, il calcolo avverrà considerando invece il numero di tonnellate metriche equivalenti alla capacità complessiva della stiva, e quindi a prescindere dall’effettivo peso del carico eccezionale. Questo aiuto, chiarisce ancora il decreto, spetterà per il 60% all’impresa proprietaria della merce e per il 40% all’armatore.
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER GRATUITA DI SUPPLY CHAIN ITALY