Chiuso il contenzioso fra authority dei trasporti, trasportatori e logistici sul contributo 2017/18
È una vittoria, ma di Pirro quella che innanzi il Consiglio di Stato hanno appena conseguito Confetra, Fedespedi, Fedit, Assologistica, Trasportounito-Fiap, Jas-Jet Air Service, Rhenus Logistics, Anita – Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, Fercam, Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi – Legacoop Servizi, Cft Società Cooperativa, Transcoop – Società Cooperativa, Federagenti. Associazioni di categoria e […]
È una vittoria, ma di Pirro quella che innanzi il Consiglio di Stato hanno appena conseguito Confetra, Fedespedi, Fedit, Assologistica, Trasportounito-Fiap, Jas-Jet Air Service, Rhenus Logistics, Anita – Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, Fercam, Associazione Nazionale delle Cooperative di Servizi – Legacoop Servizi, Cft Società Cooperativa, Transcoop – Società Cooperativa, Federagenti.
Associazioni di categoria e società summenzionate erano state chiamate in appello dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che si era rivolta al Consiglio di Stato per chiedere la revisione della sentenza con cui il Tar del Piemonte (il Garante ha sede a Torino) nel gennaio 2018 aveva accolto il ricorso relativo alla debenza del contributo Art da parte di fornitori di “”servizi di trasporto merci su strada”, “servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti”, “servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti” e “servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti”.
Tre anni dopo, nel gennaio 2021 cioè, una pronuncia del Consiglio di Stato su un altro caso aveva tuttavia chiarito come lo scenario, dopo le modifiche introdotte dal Decreto Genova ( convertito in legge nell’ottobre 2018) alla norma istitutiva di Art, sia definitivamente mutato, nel senso che, se per gli anni precedenti la debenza da parte delle suddette categorie era più che dubbia, a partire dal 2019 non è invece più in discussione.
Sicché Art, circa un mese fa, “preso atto dei recenti orientamenti di questo Consiglio di Stato in ordine alla materia controversa, ha dichiarato di non avere più interesse all’ulteriore coltivazione dell’impugnativa” e ha rinunciato quindi all’appello rendendolo improcedibile. Ma ha ottenuto la compensazione delle spese proprio in ragione del fatto che l’orientamento definitivo e attuale del Consiglio di Stato è stato assunto dopo l’impugnazione della sentenza del Tar del 2018.