Pronunciamento della Cassazione sul valore degli Incoterms per determinare il luogo di consegna della merce
Contributo a cura di avv. Davide Magnolia * * Lca studio legale Le clausole Incoterms sono idonee a individuare il luogo di consegna delle merci e, di conseguenza, a determinare, in caso di controversie, la giurisdizione competente ai sensi dell’articolo 7 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1215/2012. È quanto stabilito dall’ordinanza numero 11346 […]
Contributo a cura di avv. Davide Magnolia *
* Lca studio legale
Le clausole Incoterms sono idonee a individuare il luogo di consegna delle merci e, di conseguenza, a determinare, in caso di controversie, la giurisdizione competente ai sensi dell’articolo 7 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1215/2012. È quanto stabilito dall’ordinanza numero 11346 del 02.05.2023 resa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione su un contenzioso che aveva ad oggetto una fornitura, dall’Italia alla Francia, di bottiglie di acqua minerale alle condizioni EX Works/franco fabbrica.
La sentenza, che segna un punto di svolta, ha richiamato e fatto propri due precedenti della Corte di Giustizia, la sentenza “Electrosteel Europe SA” (che a sua volta si poneva in linea di continuità con la pronuncia “Car Trim Gmbh”) e la sentenza “Granarolo”.
La Sentenza “Electrosteel Europe SA” (causa C87-10) aveva chiarito senza mezzi termini che le clausole incoterms corrispondono a usi consolidati ampiamente seguiti nella prassi dagli operatori economici e in quanto tali sono idonee a identificare il luogo di consegna contrattuale in base alle norme europee in materia di giurisdizione (integrando quella “forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti”).
Nella sentenza Granarolo (causa C-196/15) la Corte del Lussemburgo aveva riaffermato che le clausole incoterms sono idonee a individuare il luogo di consegna della merce salvo che dal contratto non emergano elementi, ulteriori e differenti, che possono indurre a ritenere che le parti abbiano voluto stabilire un luogo differente.
Sulla scorta di tali principi, le Sezioni Unite hanno quindi affermato la giurisdizione italiana (in luogo di quella francese) perché le parti, attraverso la stipulazione dell’incoterms EXW, avevano previsto che la consegna avvenisse presso i locali del venditore. In particolare, i giudici hanno valorizzato il fatto che la clausola EXW risultava sia negli ordini provenienti dall’acquirente che nelle fatture emesse dal venditore ed era quindi “idonea a regolare i rapporti tra le parti con efficacia vincolate”.
C’è stato quindi un sensibile ribaltamento di prospettiva da parte della Suprema Corte di Cassazione che, in precedenza, aveva ritenuto come le clausole Incoterms fossero idonee a determinare il luogo di consegna delle merci soltanto qualora fosse stato dimostrato, da riscontri chiari e inequivoci, che le parti avevano convenuto tale effetto ulteriore.
Dunque, la Cassazione ha sancito (finalmente) un punto a favore dell’incoterms EXW: salvo diversi accordi tra le parti nel contratto di compravendita internazionale, le cause si fanno “a casa” del venditore.