Via alle domande per il Ferrobonus fino al 10 novembre
Individuazione dei beneficiari, entità dei supporti e modalità di erogazione erano già stati fissati da un decreto interministeriale Mit-Mef
Con la pubblicazione del decreto direttoriale n.33 del 21 ottobre 2023, Il MIt ha dato ufficialmente il via alla raccolta delle domande per accedere ai contributi del Ferrobonus 2023-2026 (22 milioni di euro annui per il periodo) le quali potranno essere presentate fino al prossimo 10 novembre. In particolare, il provvedimento ha reso note le istruzioni operative per la richiesta dei contributi relativi al periodo di incentivazione 21 ottobre 2023 – 20 ottobre 2024.
L’individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, nonché le modalità e le procedure degli interventi erano già stati disciplinati invece dal decreto interministeriale Mit Mef n.134 dello scorso 30 agosto, che è stato pubblicato la scorsa settimana in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento – oltre a indicare, come sempre, Ram quale soggetto attuatore – ha specificato tra le altre cose che l’incentivo è rivolto alle imprese “utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato” e agli” operatori del trasporto combinato” che commissionano loro treni completi in regime di trazione elettrica, che saranno in grado di rispettare tre impegni.
Il primo è quello di dimostrare, per il periodo di almeno un anno dall’entrata in vigore del regolamento stesso, di avere sviluppato un volume di traffico ferroviario merci (calcolati in treni*km percorsi sulla rete nazionale) “non inferiore” a quello medio del triennio 2018-2020. Nei successivi 12 mesi, le stesse società dovranno incrementare il volume (sempre in relazione alla media del volume del triennio 2018-2020). Il terzo impegno è infine a mantenere “nei 12 mesi successivi all’ultima annualità di incentivazione” un volume di traffico “almeno pari” a quello medio del triennio 2018-2020.A beneficiare dei contributi potranno essere le imprese con sedi legali in Italia (o nei paesi Ue, o dello Spazio economico europeo), nonché “a condizioni di reciprocità”, quelle con sedi in Svizzera.
Il regolamento chiariva inoltre che il contributo potrà essere al massimo di 2,50 euro per ogni treno*km di trasporto intermodale o trasbordato e che non saranno considerati treni con percorrenza complessiva inferiore ai 150 km, a meno che non si tratti di collegamenti tra un porto e un interporto.
I beneficiari che siano operatori del trasporto combinato sono poi tenuti “a ribaltare almeno il 50 per cento del contributo a favore dei propri clienti” che avranno usufruito dei relativi servizi.
Nel testo sono inoltre precisati alcuni tetti per la contribuzione complessiva in caso di coesistenza del Ferrobonus con altri incentivi di natura pubblica. Nel dettaglio, questi non potranno superare “per ciascun beneficiario, il 30% del costo medio del trasporto ferroviario su scala nazionale comprensivo degli oneri accessori quali quelli inerenti alla verifica, formazione, treno e manovra” e “per ciascun servizio ferroviario, il 50% del differenziale media su base nazionale, fra il trasporto stradale e quello ferroviario, dei costi esterni per esternalità negative per unità di massa di merce trasportata”.
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