Il tribunale di Milano riconosce la “dipendenza economica” di una coop di autotrasporto nei confronti di Dhl Express
Una sentenza emessa nel 2020, secondo lo studio legale che ha assistito il fornitore, stabilisce “un precedente significativo” rispetto alla condotta delle grandi imprese nei confronti dei loro partner più vulnerabili
È del 2020, “ma di grande attualità” secondo l’avvocato Giovanni Scoccini, una sentenza emessa dal Tribunale di Milano in un contenzioso che ha visto opposti da un lato Dhl Express e dall’altra una coop dell’autotrasporto dell’Emilia Romagna, e che ha visto la prima condannata a rifondere la seconda per circa mezzo milione di euro.
La vicenda – spiega a SUPPLY CHAIN ITALY il legale, dello studio romano Scoccini e Associati, che nel caso ha assistito la coop – riguardava il regolamento dei rapporti dare/avere tre le due realtà, dopo che Dhl aveva comunicato alla seconda il recesso del rapporto contrattuale, allo scopo di servirsi di un diverso fornitore, dando un preavviso di tre mesi dopo un rapporto di durata ventennale. La società pretendeva ulteriori somme alla chiusura del contratto, mentre la cooperativa, lamentava di contro di non essere stata del tutto pagata dall’azienda, che si era poi rivolta direttamente ai sub-vettori di questa per non lasciare scoperto il servizio.
Nel loro pronunciamento, spiega Scoccini, i giudici milanesi hanno riconosciuto come Dhl Express nel corso del lungo rapporto avesse esercitato sul suo subappaltatore un “effettivo controllo societario” , poiché il primo “non era in grado di determinare autonomamente le proprie scelte strategiche” perché tutta “l’attività d’impresa era sottoposta al controllo, alle direttive e agli standard di Dhl Express Italy”. In particolare la coop, che si avvaleva in proprio di circa 50 mezzi ricorrendo come detto inoltre ad alcuni sub-vettori, aveva infatti concluso investimenti – relativi ad acquisti in leasing e attività di manutenzione – in veicoli specifici, indicati da Dhl e contraddistinti anche dalla tipica livrea giallo-rossa di questa. La cooperativa aveva inoltre adattato i propri processi lavorativi alle indicazioni di Dhl, dotando proprio personale di device messi a disposizione dall’azienda, con una pratica che ha portato a una perdita di autonomia gestionale da parte dell’autotrasportatore.
Il cuore della sentenza, segnala lo studio Scoccini, risiede in particolare nel riconoscimento della dipendenza economica dell’autotrasportatore da Dhl, vincolati da una relazione di lunga durata caratterizzata da un’evidente disparità di potere. La corte ha interpretato questo squilibrio alla luce della legge n. 192 del 1998, che censura l’abuso dello stato di dipendenza economica proteggendo la parte più debole in una relazione commerciale. Nella sentenza la corte ha infatti messo in evidenza la relazione ventennale tra le due aziende, durante la quale la coop ha lavorato quasi esclusivamente per Dhl Express (dovendo ad essa circa il 90% del proprio volume d’affari), adattando continuamente la sua operatività alle esigenze e direttive sulla base delle richieste di questa.
Secondo i giudici milanesi, quindi, la decisione di Dhl di recedere improvvisamente dal contratto con un preavviso di tre mesi, pur previsto dallo stesso contratto, è stata sproporzionata ma anche contraria ai principi di buona fede oggettiva, data la durata e la natura dei rapporti tra le due realtà. Il recesso, insomma, avrebbe dovuto essere esercitato in conformità con i principi di correttezza e buona fede, considerando le ripercussioni sulla controparte.
Al di là del caso specifico, la sentenza, secondo lo studio Scoccini, stabilisce anche “un precedente significativo che potrebbe influenzare la condotta delle grandi imprese nei confronti dei loro fornitori e partner commerciali più piccoli e vulnerabili”. “Questa decisione – sottolineano i legali che hanno assistito gli autotrasportatori – apre diverse riflessioni importanti sulle pratiche commerciali e sulla necessità di equilibrio e giustizia nei rapporti di potere in ambito economico”. Il caso, concludono, evidenzia “l’importanza di un esame approfondito delle condizioni di dipendenza economica e di un uso consapevole dei diritti contrattuali, specialmente in contesti dove la disparità di potere può portare a decisioni che, pur legali, possono risultare eticamente e socialmente discutibili”. E infine “ricorda alle imprese che il potere economico porta con sé una responsabilità nei confronti dei partner commerciali e della società nel suo insieme.
F.M.
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