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“La riforma del testo unico doganale non semplifica la vita alle imprese”

Per C-Trade e Overy le disposizioni mostrano una disconnessione rispetto alla loro operatività, mentre lo Studio Armella & Associati sottolinea la necessità per gli intermediari doganali di aggiornare rapidamente i modelli di business

di REDAZIONE SUPPLY CHAIN ITALY
7 Ottobre 2024
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In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato lo scorso 3 ottobre il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 relativo alle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, che segue di un anno la Legge delega fiscale.

Secondo l’analisi delle società di consulenza doganale C-Trade e Overy il testo pubblicato in Gazzetta conferma quello approvato dal Consiglio dei Ministri agli inizi del mese di agosto, “senza modificare di fatto in alcun punto gli aspetti più critici emersi, che pongono il testo in contrasto con la direzione che l’Unione Europea sta prendendo a seguito dell’approvazione della Riforma dell’Unione Doganale”. L’analisi del decreto legge, infatti, lascia emergere una serie di problematiche che rischiano di aggravare, piuttosto che semplificare, il rapporto tra imprese e dogane. “Abbiamo osservato una disconnessione tra il testo e la realtà operativa delle aziende. La normativa, seppur ambiziosa nelle intenzioni, sembra orientata più a servire le esigenze dell’amministrazione finanziaria che a semplificare le attività delle imprese. Si tratta di un approccio che ordina, piuttosto che dialogare con chi opera sul campo” affermano Lucia Iannuzzi e Paolo Massari, consulenti doganali co-fondatori delle società C-Trade e Overy.

Il direttore generale dell’Agenzia delle Dogane, Roberto Alesse, ha descritto la riforma come un ponte verso l’Europa. “E in effetti l’Europa  – aggiungono – con l’approvazione lo scorso anno della Riforma dell’Unione Doganale ha segnato una svolta verso la digitalizzazione e semplificazione dei processi, la centralizzazione delle informazione grazie a un data hub in grado di raccogliere e rendere facilmente reperibili dati con margini di errore minimi, e l’apertura verso l’e-commerce con una tassazione agevolata per prodotti con un valore relativamente basso”.

Come si muovono invece le nuove disposizioni che modificano il Testo Unico nazionale? “Le modifiche al testo unico inaspriscono le sanzioni del contrabbando per dichiarazioni infedeli o omesse, non tenendo conto delle complessità operative del commercio moderno. L’inclusione dell’IVA tra i cosiddetti ‘diritti di confine’, appare in contrasto con l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che fin dal 1988 ha chiarito che l’IVA non dovrebbe essere considerata un diritto di confine” spiegano gli esperti.

“La nuova normativa agisce sull’oggetto – l’imposta – anziché sul soggetto responsabile, e ciò crea un potenziale conflitto con le giurisdizioni europee, complicando ulteriormente la vita delle aziende” aggiungono ancora Iannuzzi e Massari.

Un altro aspetto critico riguarda le importazioni di beni destinati a Paesi UE, per le quali la dogana potrà richiedere garanzie che verranno trattenute se non verrà fornita entro 45 giorni la prova documentale dell’avvenuto trasferimento. “Questa disposizione sembra riproporre dinamiche operative ormai superate, con il rischio di un ritorno alla rigidità burocratica del 1993” sottolineano i fondatori di C-Trade e Overy. “La strada verso l’Europa richiede una dogana più snella, aperta e allineata con le esigenze del tessuto produttivo nazionale e, in effetti, al tessuto economico del nostro Paese serve una riforma che rappresenti un passo avanti verso una dogana moderna, che cooperi con le imprese e che riconosca il valore della formazione continua e della competenza pratica. Le nuove disposizioni, invece, sembrano mantenere lo status quo, innalzando barriere e ostacoli amministrativi”.

Una sintesi delle novità entrate in vigore in Italia lo scorso 4 ottobre con la riforma della normativa doganale, per effetto del decreto legislativo 141/2024, è stata offerta dallo Studio Armella e Associati, che ha descritto questo passaggio come un cambiamento epocale “che allinea il nostro ordinamento alla normativa europea”.

Tra le principali lo studio segnala l’abolizione della controversia doganale, la possibilità di ripetizione delle analisi in fase di controllo, il potenziamento dello Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco), l’estensione del contraddittorio anche alla fase procedimentale, l’obbligo di motivazione rafforzata in caso di mancato accoglimento delle difese di parte.

Una rivoluzione che “comporterà la necessità di aggiornare rapidamente i modelli di business per gli intermediari doganali, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse all’utilizzo della rappresentanza indiretta, in termini di Iva e di potenziali sanzioni”. Per evitare i rischi di corresponsabilità in caso di omesso o insufficiente pagamento dell’Iva all’importazione, l’operatore logistico dovrà utilizzare la rappresentanza diretta o, in alternativa, il deposito Iva o il regime 42, istituti che escludono ipotesi di coobbligazione solidale.

Secondo lo Studio Armella & Associati, molto importanti sono anche le novità in materia di sanzioni doganali, considerando che accanto a una sensibile riduzione di quelle amministrative, la riforma introduce rilevanti novità in materia di contrabbando, rendendo indispensabile, per tutte le imprese che effettuano acquisti dall’estero e per gli intermediari della logistica, l’adozione di uno specifico modello 231 per il settore doganale. La riforma – sottolinea ancora poi la nota – prevede, infatti, l’obbligatorietà della “trasmissione della notizia di reato all’autorità giudiziaria per tutte le irregolarità che comportino la contestazione di dazi e Iva che, distintamente considerati, superano la soglia di 10 mila euro o in presenza di una delle circostanze aggravanti del nuovo contrabbando”.

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