Tachigrafi digitali, dal Ministero chiarimenti sull’allungamento del ‘periodo controllabile’
Al via da oggi l’estensione da 28 a 56 giorni
A partire dall’1 gennaio 2025, i conducenti di veicoli muniti di tachigrafo (analogico o digitale) dovranno essere in grado di presentare, in caso di controllo su strada, le registrazioni delle proprie attività per un periodo fino a 56 giorni precedenti il giorno della verifica, e non più 28 giorni come prima.
Le carte conducente omologate da luglio 2023 sono già conformi alle nuove disposizioni, grazie alla maggiore memoria. Tuttavia, anche i conducenti che utilizzano quelle di vecchia generazione, ancora valide, potranno soddisfare l’obbligo.
Sul tema ha offerto dei chiarimenti il Ministero dell’Interno tramite una apposita circolare (la numero 300/STRAD/1/0000038980.U/2024 del 27/12/2024), di cui ha fornito una sintesi Infogestweb, che offre un sistema per la gestione delle relative procedure tramite il sistema Golia360.
In primis, si legge, il testo chiarisce che tutte le smartcard attualmente in uso ai conducenti sono in grado di registrare le attività richieste per i 56 giorni – ovvero il periodo esteso – e non richiedono alcuna sostituzione. Queste registrano sia le attività principali (guida, riposo, lavoro, disponibilità) sia i cosiddetti parametri aggiuntivi (ovvero stati speciali come Out Traghetto/Treno, Cambio Nazione).
Potrebbero fare eccezione solo alcune smartcard meno recenti (GEN2v1), le quali potrebbero avere una memoria non sufficiente a contenere tutti i parametri aggiuntivi per 56 giorni consecutivi.
Il ministero evidenzia come sia opportuno, benché non obbligatorio, stampare uno scontrino cartaceo dal tachigrafo al termine di ogni giornata lavorativa. Questo per conservare i dati in caso di perdita parziale delle registrazioni dei parametri aggiuntivi.
Rimane invece obbligatorio mostrare tutte le registrazioni richieste in caso di controllo, comprese quelle relative ai parametri aggiuntivi.
La possibilità che alcune registrazioni di parametri aggiuntivi non vengano salvate dipende dalla memoria limitata della smartcard ed è legata ad attività specifiche, come l’uso frequente e continuato di traghetti o treni e l’attraversamenti frequenti di confini. Si tratta tuttavia di un problema già presente in passato e non legato all’estensione a 56 giorni del periodo controllabile.
Ciò detto, anche nei casi in cui i parametri aggiuntivi non risultino memorizzati, le registrazioni mancanti possono comunque essere recuperate direttamente dalla memoria del tachigrafo, che ha una capacità superiore rispetto alla smartcard. Ciò limita ulteriormente il problema ai soli casi in cui il conducente abbia svolto le sue attività degli ultimi 56 giorni su veicoli diversi.
Qui, evidenzia Infogestweb, entra in gioco il supporto aziendale.
Il D.L. 131/2024, convertito dalla L. 166/2024, risolve tutte le criticità e permette al conducente di ricevere assistenza dalla propria azienda per fornire eventuali documenti o dati mancanti durante i controlli su strada.
Per concludere, la produzione giornaliera di stampe cartacee non è obbligatoria e può essere considerata superflua, in linea con l’obiettivo europeo di ridurre la necessità di esibire documentazione cartacea durante i controlli. Tuttavia, è consigliabile che le aziende siano pronte a supportare i conducenti nei casi in cui le smartcard non contengano tutte le informazioni richieste.
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