Tutte le novità della nuova legislazione doganale con il D. Lgs. 141/2024
In data 13 marzo 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo della riforma fiscale

Contributo a cura di avv. Anna Saraceno *
* partner di DLA Piper
Negli ultimi anni, e ancor più negli ultimi mesi, il panorama politico internazionale ha visto un aumento significativo delle tensioni commerciali, con vari paesi che hanno imposto e stanno imponendo dazi e tariffe su una vasta gamma di beni.
Risulta quindi di particolare intesse vedere se, in un contesto geo-politico caratterizzato da notevole complessità, la recente riforma della legislazione doganale nazionale abbia offerto un contributo di modernizzazione e semplificazione del nostro quadro normativo.
La riforma doganale è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 contenente “Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” efficaci a decorrere dal 4 ottobre 2024.
Tale D. Lgs. 141/2024 ha ridotto ad unicum le molteplici disposizioni di legge in materia doganale raccogliendola in 122 articoli, contenenti, inter alia, nuove disposizioni in materia di:
- inserimento dell’IVA all’importazione tra i diritti di confine (art 27);
- riordino e semplificazione del quadro normativo sanzionatorio (artt. 78 -95) e (artt. 96 -103).
L’art 27 del D. Lgs. 141/2024 è intervenuto sulla questione estremamente controversa e discussa della riconducibilità o meno dell’IVA al novero dei diritti di confine. Tale questione ha costituito oggetto di vivace dibattito della giurisprudenza che si è mostrata altalenante in proposito, manifestando spesso di non considerare l’IVA dovuta sulle importazioni un diritto di confine ma un tributo interno.
Con la riforma, si è per la prima volta affermato che l’IVA debba essere inclusa tra i diritti di confine e si è chiarito che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, debba applicarsi la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale.
Sono infine sicuramente da menzionare le modifiche apportate all‘apparato sanzionatorio doganale. In particolare, il D. Lgs. 141/2024 ha introdotto un’estrema semplificazione della materia in esame tramite la previsione di due sole fattispecie di illecito i.e. l’illecito penale (artt. 78 -95) e l’illecito amministrativo (artt. 96 -103) e ha distinto tra le due fattispecie utilizzando il criterio dell’ammontare dei diritti dovuti.
In estrema sintesi, ai sensi della riforma, il solo discrimine tra la l’illecito penale e l’illecito amministrativo è rappresentato dall’elemento oggettivo del valore dei diritti di confine dovuti. Ciò comporta che, indipendentemente dall’elemento soggettivo del dolo, (i) laddove vi sia una condotta in cui i diritti di confine dovuti, distintamente considerati, sono inferiori a Euro 10.000,00 debba ritenersi integrata una violazione di natura amministrativa; mentre (ii) laddove il valore dei diritti sia superiore alla predetta soglia di Euro 10.000, la violazione debba essere considerata, prima facie, di natura penale e gli atti dell’accertamento debbano essere trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente.
Il sistema introdotto dalla riforma prevede pertanto la significativa conseguenza che, laddove per problematiche afferenti quanto riportato in dichiarazione, vi sia un’evasione o indebita percezione di diritti di confine superiore all’importo di euro 10.000, si configuri ipotesi di reato di “contrabbando per dichiarazione infedele“.
Qualora poi l’Autorità Giudiziaria, nell’ipotesi di contrabbando per dichiarazione infedele non rilevi l’elemento soggettivo del dolo, l’autore dovrà essere punito a titolo di colpa, con applicazione della sanzione amministrativa secondo i parametri previsti dal medesimo D. Lgs. 141/2024.
Vi è dunque il concreto rischio che tale impianto normativo determini il sorgere di innumerevoli segnalazioni di reato e dei conseguenti elevati disagi operativi a ciò connessi.
Va inoltre ricordato che ai sensi di legge nel caso di reato di contrabbando, si rende applicabile l’art 94 del D. Lgs. 141/2024 che prevede la confisca obbligatoria e, ove non sia possibile procedere alla confisca della merce, alla confisca per equivalente.
A causa delle criticità di cui sopra, le categorie del settore hanno aperto un dibattito chiedendo alcune misure correttive nei confronti delle quali le autorità amministrative e governative stanno mostrando taluni segnali di apertura.
In data 13 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato uno schema di decreto legislativo della riforma fiscale che è intervenuto anche nel settore doganale recependo talune istanze delle predette categorie coinvolte, stabilendo, inter alia, che:
- il reato scatti qualora l’ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti sia superiore a 10.000 euro e l’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio (per esempio, l’IVA), dovuti sia superiore a 100.000 euro (cd. doppia soglia di rilevanza penale);
- non si proceda alla confisca in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione doganale sia avviata su istanza del dichiarante, prima che il medesimo abbia avuto formale conoscenza del procedimento a suo carico.
Per quanto le disposizioni in esame non siano ancora state adottate e non esauriscano i temi aperti dalla riforma doganale non può che vedersi positivamente l’interlocuzione tra le categorie del settore e le istituzioni amministrative e governative al fine di mitigare taluni elementi del nuovo sistema sanzionatorio che, ove venissero percepiti come eccessivamente penalizzanti, soprattutto in vista della prossima adozione del sistema di sdoganamento centralizzato, potrebbero costituire un disincentivo per gli operatori della logistica a localizzare i loro traffici all’interno del nostro Paese.
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