Eco Eridania ha la meglio sull’Authority dei Trasporti alla Corte di Giustizia Tributaria
Accolta la contestazione che l’attività svolta (trattamento rifiuti) possa essere ricompresa – per quanto comprensiva di trasporto a mezzo camion – fra quelle assoggettabili al contributo annuale

Si arricchisce il panorama dei ricorsi contro la debenza del contributo annuale di funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti.
Per la prima volta, infatti, una società destinataria della richiesta del Garante si è rivolta non al Tar di Torino (dove ha sede Art), bensì alla magistratura tributaria, ottenendone ragione. È il caso di Eco Eridania, che, patrocinata da Deloitte Legal e da Sts Deloitte, ha adito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado del capoluogo piemontese, contestando – a partire dal Codice Ateco – che la sua attività (trattamento rifiuti) potesse essere ricompresa – per quanto comprensiva di trasporto a mezzo camion – fra quelle assoggettabili al contributo, tanto più in ragione della modifica normativa che nel 2023 ha escluso le imprese di autotrasporto dal suo pagamento.
Tesi accolte dal giudice, con una sentenza destinata a fare giurisprudenza: “È infatti evidente come il settore in cui opera la ricorrente non è il settore del trasporto di merci o persone, bensì quello dello smaltimento dei rifiuti, attività questa in relazione alla quale il trasporto (dei rifiuti) non è il fine dell’attività, ma il mezzo per realizzare il fine, che è lo smaltimento dei rifiuti trasportati verso gli inceneritori o verso i termovalorizzatori. Non è un caso che l’attività abbia un codice Ateco diverso e soprattutto un’Autorità di riferimento diversa, l’Arera, a cui va il contributo che la società è tenuta a pagare. L’atto impugnato difetta quindi di una corretta interpretazione della platea a cui si riferisce l’onere dovuto e non è aderente alle riforme intervenute ed alle decisioni delle giurisdizioni superiori che sono intervenute in materia”.
Concetti ribaditi nella parte conclusiva: “È fin tropo facile convenire sul fatto che il settore dello smaltimento dei rifiuti sia lontano dalle competenze dell’Art e che dunque non ricorrano i presupposti per imporre il pagamento alla ricorrente del contributo in contestazione, di natura pacificamente tributaria. Né può portare ad opinare diversamente la considerazione che un primo segmento della complessa attività svolta dalla ricorrente sia il trasporto del materiale da smaltire, poiché sul punto è stato lo stesso legislatore ad avere chiarito che il settore dell’autotrasporto merci è escluso dalle competenze Art, con il che il contributo non è dovuto”.
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