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Ristori Covid per trasporto ferroviario merci: arriva il decreto che stabilisce criteri e scadenze

Preso atto del via libera dato alla misura lo scorso giugno dalla Commissione Europea (la decisione sarebbe in via di pubblicazione), il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha varato un decreto attuativo che imposta l’elargizione dei ristori ‘anti-Covid’ destinati agli operatori del trasporto ferroviario merci. […]

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22 Settembre 2022
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Preso atto del via libera dato alla misura lo scorso giugno dalla Commissione Europea (la decisione sarebbe in via di pubblicazione), il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha varato un decreto attuativo che imposta l’elargizione dei ristori ‘anti-Covid’ destinati agli operatori del trasporto ferroviario merci.

Lo stanziamento era stato previsto dalla Legge di Bilancio 2021 all’articolo 1 comma 671, il quale autorizzava “la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034” per sostenere le imprese “detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci”, nonché “gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale” rispetto alle perdite di fatturato causate dalla pandemia, limitatamente alle attività di trasporto su ferro svolte, integralmente o in parte, sul territorio nazionale. Più nel dettaglio il testo circoscriveva queste al periodo tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020.

Il decreto Mims-Mef che ha visto la luce lo scorso 16 settembre (e che ora è in via di registrazione) regola in particolare l’intervallo temporale tra il 12 marzo 2020 e il successivo 31 maggio, stabilendo innanzitutto che i contributi potranno andare alle imprese che a causa dell’emergenza sanitaria abbiano registrato nel periodo “minori ricavi e/o maggiori costi” rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Il documento entra poi nel merito del calcolo dei ‘danni’. Relativamente al solo mese di marzo 2020 – ovvero al periodo compreso tra il 12 e il 31 del mese –  stabilisce che le perdite ammissibili debbano essere calcolate tenendo conto dei treno-chilometri percorsi giornalmente, più precisamente applicando la formula: [(treno-chilometri nel periodo 12-31 marzo 2019 – treno chilometri nel periodo 12-31 marzo 2020)] / [(treno-chilometri a marzo 2019 – treno chilometri a marzo 2020)].

In generale il danno risarcibile, prosegue il testo, sarà calcolato come differenza tra l’Ebitda del periodo ‘pandemico’ e quello dell’analogo intervallo temporale del 2019, considerando solo ricavi e i costi delle attività eligibili. Il “danno eligibile” è determinato come differenza tra i ‘ricavi controfattuali’ (quelli che si presume si sarebbero ottenuti in assenza delle misure di contenimento da Covid 19) e quelli effettivi, cui andranno poi sommati i costi aggiuntivi sostenuti per le stesse misure, e cui dovranno infine essere sottratti i costi evitati e i pagamenti compensativi ottenuti da altre fonti. Dai costi ammissibili sono esclusi anche gli importi recuperabili da assicurazioni, contenziosi, arbitrati o altre fonti di ristoro, ma chiarisce ancora il testo, in generale alle imprese beneficiarie potrà essere riconosciuto un contributo fino al 100% del costo ammissibile.
Il testo chiarisce anche che il legale rappresentante dell’impresa dovrà dichiarare che i minori ricavi conseguiti nel periodo in questione non siano conseguenza di altri eventi “indipendenti e non connessi all’emergenza epidemiologica”, così come che l’azienda non percepirà altri contributi europei, statali o regionali con finalità analoghe.
Le aziende interessate al contributo, evidenzia ancora il provvedimento, devono presentare domanda entro il 31 dicembre 2022. Le risorse saranno poi assegnate con un decreto Mims che determinerà per ogni singola annualità, la il contributo assegnato a ogni beneficiario.

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