I corrieri espresso e il programma Sfp di Amazon
Nel valutare la struttura dei servizi di logistica offerti di Amazon nel corso dell’indagine sul suo (ormai appurato) abuso di posizione dominante, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fatto sapere di avere ascoltato i punti di vista di diverse realtà interessate. Oltre a quelli di venditori e operatori logistici, l’authority ha raccolto anche […]
Nel valutare la struttura dei servizi di logistica offerti di Amazon nel corso dell’indagine sul suo (ormai appurato) abuso di posizione dominante, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha fatto sapere di avere ascoltato i punti di vista di diverse realtà interessate.
Oltre a quelli di venditori e operatori logistici, l’authority ha raccolto anche quello dei corrieri espresso, tra i quali però pure ha detto di avere riscontrato “fortissime resistenze a rilasciare dichiarazioni in audizione, a riprova del forte potere negoziale dal lato della domanda vantato da Amazon nei loro confronti in qualità di acquirente di servizi di consegna pacchi”.
Al di là di queste difficoltà, l’Agcm ha chiesto in particolare ai corrieri di valutare il servizio Sfp (Seller Fulfilled Prime, ovvero ‘Prime gestito dal venditore’), l’iniziativa lanciata nel 2021 dalla azienda statunitense per correggere gli squilibri (qui descritti) generati da Fba (il servizio di logistica di magazzino e consegne gestito direttamente da Amazon), allargando la possibilità di fregiarsi dell’etichetta Prime anche a venditori che si affidano ad altri fornitori logistici. In teoria il programma avrebbe dovuto consistere in un solo sistema di qualificazione, ma come già visto nella ‘sentenza’ l’authority ha concluso che dato il ruolo ‘ingombrante’ preteso da Amazon, Sfp non ha potuto assolvere al suo scopo dichiarato.
Leggendo il provvedimento, si apprende infatti che i vettori sentiti in audizione dall’authority (tra loro Gls, Sda, Tnt e Brt) hanno confermato che Sfp, così come ideato, si basa infatti sull’accettazione del fatto che Amazon (in luogo del venditore) negozi direttamente con il corriere le tariffe e che in aggiunta mantenga appunto un ruolo molto forte nell’esecuzione del programma, occupandosi “dalla fatturazione per conto del vettore, alla riscossione dei pagamenti dei venditori per conto del corriere, all’intermediazione nell’interfaccia con il venditore”.
Interessante inoltre rilevare che, rispetto ai livelli di servizio richiesti nell’ambito Sfp (ovvero pick-up nel pomeriggio e consegna in 24/48 ore), dalle informazioni raccolte secondo l’authority risulta che gli standard richiesti da Amazon siano pari a quelli dei servizi “erogati dai vettori nazionali ai propri clienti, in primis ad Amazon”. A dirlo sono stati innanzitutto Tnt e Brt, ovvero i due corrieri con cui l’azienda di Seattle ha poi effettivamente concluso degli accordi e che quindi operano nell’ambito del programma Sfp. Secondo la prima “i livelli di servizio richiesti da Amazon sono analoghi a quelli offerti normalmente dalla società ai suoi clienti e garantiti alla stessa Amazon nell’ambito di Fba”, cioè in sostanza sono tutti equivalenti”. Lo stesso ha sostenuto Brt (che però, rileva l’authority, ha fissato nel contratto con Amazon alcuni punti quali la puntualità della consegna e l’orario di raccolta dei pacchi). La stessa valutazione è però stata condivisa da un corriere che non ha aderito al programma quale Gls, il quale pure ha evidenziato che gli standard sono “gli stessi che caratterizzano il tipo di servizio espresso offerto attualmente a molti clienti, tra cui Amazon stessa” e che pertanto non avrebbe alcuna difficoltà a soddisfare una richiesta per un servizio di questo tipo.
Da ricordare a questo punto che il provvedimento dell’antitrust, oltre alla maxi-multa ha anche imposto ad Amazon di rivedere profondamente il programma Sfp facendo sì che questo preveda unicamente la qualificazione dei venditori terzi e permettendo loro di avvalersi dei servizi di logistica di fornitori scelti liberamente. In sostanza Amazon dovrà quindi abbandonare ogni ruolo di intermediazione e in particolare non potrà negoziare con loro tariffe o elementi contrattuali. Parallelamente decadranno i contratti in essere tra l’azienda e Tnt e Brt in ambito Sfp.
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